Qualora la banca trassata (cioè quella alla quale viene richiesto il pagamento di un assegno) non ritenga di poter pagare il titolo, questo viene di regola inviato al notaio per il protesto. L'emittente dell'assegno, qualora la banca non abbia ritenuto di poter evitare la richiesta del protesto, può pagare l'assegno presso la stessa banca o presso il beneficiario-creditore entro i 60 giorni successivi al termine per il protesto. Di ciò deve essere data al notaio la prova al fine di evitare le sanzioni amministrative da parte della Prefettura.